venerdì 8 luglio 2011

Infezione letale da "legionella" contratta sul luogo di lavoro

Il fatto
I genitori e il fratello di un pubblico dipendente, a seguito dell'improvviso decesso del proprio congiunto, agivano per il risarcimento dei danni nei confronti del Ministero - datore di lavoro - sostenendo che il loro familiare, a causa della momentanea inagibilità della propria stanza, era stato trasferito in altro luogo. Successivamente al trasferimento, avvertiva dei sintomi di tipo influenzale, che, aggravatisi velocemente, ne comportavano l'immediato ricovero presso una struttura ospedaliera dove decedeva 7 giorni più tardi per ritenuta infezione da morbo patogeno "legionella", contratta sul luogo di lavoro per inadeguatezza e insalubrità degli ambienti, nonché a causa della scarsa manutenzione degli impianti idrici e di condizionamento. Si riteneva che l'accaduto avesse perfezionato una fattispecie illecita anche ai sensi del D.lgs 626/1994 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


Il diritto
Ad avviso del Tribunale, la circostanza che il lavoratore fosse stato esposto, per almeno otto ore giornaliere, nel periodo di incubazione della malattia, a condizioni ambientali altamente favorevoli allo sviluppo e alla sopravvivenza del batterio, la non risultanza di prove circa l'incidenza sulla malattia di fattori alternativi, l'accertata inadeguatezza dei locali adibiti a luogo di lavoro, la circostanza che nello stesso periodo un altro collega avesse contratto malattia infettiva di origine batterica (meningite) costituiscono elementi decisivi per la ravvisabilità della eziologia professionale della patologia riportata.

Esito del giudizio
Il Tribunale ha ritenuto evidente la responsabilità del datore di lavoro, su cui incombeva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori, svolgendo anche un'idonea attività di manutenzione degli impianti e dei locali ad essi in uso.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

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